AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  TALI MODIFICHE SONO RIPORTATE SUL TERMINALE TRA I SEGNI (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso al mese di novembre
1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonche' nei  comuni  della
provincia  di  Udine  ((  compresi nell'allegato A all'accordo tra la
Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  socialista   federativa   di
Jugoslavia,  firmato  a  Udine il 15 maggio 1982, di cui alla legge 5
marzo 1985, n. 129 )) (a) ,  per  i  datori  di  lavoro  privati  dei
settori  commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei
servizi restano sospesi fino al  31  maggio  1992  i  versamenti  dei
contributi  previdenziali  e  assistenziali per la quota a carico dei
datori di lavoro medesimi. Sono altresi'  sospesi  i  versamenti  dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle assicurazioni
sociali  dei  titolari delle imprese appartenenti ai settori indicati
dovuti nei mesi di gennaio ed aprile 1992. Il recupero delle predette
somme avverra' in sei rate mensili, senza aggravio  di  interessi  ed
altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992.
(( 1-bis. Possono altresi' essere regolarizzati in un numero       ))
(( massimo di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed     ))
(( altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992, i contributi  ))
(( previdenziali e assistenziali di cui al comma 1 non versati nel ))
(( periodo compreso tra il 1› agosto 1991 e la data di entrata in  ))
(( vigore del presente decreto.                                    ))
______________
             (a)  La  legge n. 129/1985 reca: "Ratifica ed esecuzione
          dell'accordo tra la Repubblica  italiana  e  la  Repubblica
          socialista  federativa di Jugoslavia per il regolamento del
          traffico  delle  persone  e  dei  trasporti   terrestri   e
          marittimi  fra le aree limitrofe, con undici allegati e due
          scambi di note, firmati a Udine  il  15  maggio  1982".  Si
          trascrive il testo dell'allegato A all'accordo annesso alla
          legge, limitatamente ai comuni della provincia di Udine:
             "Comuni della provincia di Udine:
               1. Attimis
               2. Chiopris Viscone
               3. Chiusaforte
               4. Cividale del Friuli
               5. Corno di Rosazzo
               6. Drenchia
               7. Faedis
               8. Grimacco
               9. Lusevera
               10. Malborghetto Valbruna
               11. Manzano
               12. Moimacco
               13. Nimis
               14. Premariacco
               15. Prepotto
               16. Pulfero
               17. Resia
               18. Savogna
               19. S. Giovanni al Natisone
               20. S. Leonardo
               21. S. Pietro al Natisone
               22. Stregna
               23. Taipana
               24. Tarvisio
               25. Torreano".